Tutela piena per l’infortunio in itinere in biciletta
L'art. 5, co. 4 e 5, L. n.221/15, recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”, pubblicata sulla G.U. n. 13 del 18 gennaio 2016 e in vigore dal 2 febbraio 2016, ha stabilito che i lavoratori che si infortunano recandosi al lavoro in bicicletta beneficiano della tutela piena anche qualora non si avvalgano di piste ciclabili.
Pertanto non è più necessario che, ai fini dell’indennizzabilità dell’evento occorso in bicicletta, debba essere verificata la sussistenza di mezzi pubblici, la possibilità di effettuare il percorso a piedi e la presenza di pista ciclabile. Ovviamente, affinché l’infortunio sia indennizzabile, devono sussistere le condizioni generali per l’infortunio in itinere.
Pertanto non è più necessario che, ai fini dell’indennizzabilità dell’evento occorso in bicicletta, debba essere verificata la sussistenza di mezzi pubblici, la possibilità di effettuare il percorso a piedi e la presenza di pista ciclabile. Ovviamente, affinché l’infortunio sia indennizzabile, devono sussistere le condizioni generali per l’infortunio in itinere.