Jobs Act - lavoro accessorio (voucher)
Il decreto legislativo recante la disciplina organica dei contratti di lavoro, attuativo del Jobs Act, disciplina anche il lavoro accessorio. L’importo massimo annuale per la totalità dei committenti percepito dal prestatore di lavoro accessorio tramite l’utilizzo di Voucher viene elevato da 5.050 euro a 7.000 euro netto. Rimane invariato il limite annuale di 2.020 euro netto per singolo committente. Inoltre è stato stabilito che i percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito (assegno di disoccupazione, indennità di cassa integrazione o di mobilità) possono effettuare lavoro accessorio, ma limitatamente per un importo complessivo annuale di 3.000 euro netto per la totalità dei committenti.
Un’altra importante novità riguarda la nuova comunicazione da effettuare, da parte dei committenti (imprenditori commerciali e liberi professionisti), sempre prima dell’inizio della prestazione, alla Direzione Territoriale del Lavoro competente. La comunicazione verrà fatta attraverso modalità telematiche e dovrà contenere i dati del lavoratore, nonchè l’indicazione del luogo della prestazione con riferimento ad un arco termporale non superiore ai trenta giorni successivi. I dettagli sulla comunicazione devono ancora essere pubblicate.
Tutte queste novità entreranno in vigore con la pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Un’altra importante novità riguarda la nuova comunicazione da effettuare, da parte dei committenti (imprenditori commerciali e liberi professionisti), sempre prima dell’inizio della prestazione, alla Direzione Territoriale del Lavoro competente. La comunicazione verrà fatta attraverso modalità telematiche e dovrà contenere i dati del lavoratore, nonchè l’indicazione del luogo della prestazione con riferimento ad un arco termporale non superiore ai trenta giorni successivi. I dettagli sulla comunicazione devono ancora essere pubblicate.
Tutte queste novità entreranno in vigore con la pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.