False partite Iva
Dal 01.01.2015 sono diventate pienamente applicabili le disposizioni previste dalla L. 92/2012 in merito alla possibilità per gli ispettori del lavoro di applicare alle partite Iva la presunzione di collaborazione coordinata e continuativa qualora ricorrano almeno due delle seguenti condizioni:
collaborazione con il medesimo committente di durata superiore a 8 mesi annui per 2 anni consecutivi;
corrispettivo derivante dalla collaborazione che costituisca più dell’80% dei corrispettivi percepiti nell’arco di 2 anni consecutivi;
possesso di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.
In assenza di un progetto, il rapporto è considerato lavoro dipendente a tempo indeterminato sin dalla costituzione dello stesso. L’applicabilità della presunzione è esclusa quando l’attività è svolta nell’esercizio di attività professionali per le quali è richiesta l’iscrizione a un ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati.
collaborazione con il medesimo committente di durata superiore a 8 mesi annui per 2 anni consecutivi;
corrispettivo derivante dalla collaborazione che costituisca più dell’80% dei corrispettivi percepiti nell’arco di 2 anni consecutivi;
possesso di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.
In assenza di un progetto, il rapporto è considerato lavoro dipendente a tempo indeterminato sin dalla costituzione dello stesso. L’applicabilità della presunzione è esclusa quando l’attività è svolta nell’esercizio di attività professionali per le quali è richiesta l’iscrizione a un ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati.